Art. 38.
(Inquadramento degli ufficiali in servizio continuativo nel ruolo normale unico in servizio permanente).

      1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo normale mobile e al ruolo speciale del Corpo militare, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio continuativo o in servizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, transitano, a domanda, con il proprio grado ed anzianità, nel ruolo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge. Ai fini della posizione in detto ruolo, a parità di grado, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione nel Corpo militare quale ufficiale. Gli ufficiali commissari e contabili transitano nella categoria servizi. I medici e i farmacisti permangono nella categoria di appartenenza.